L’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 ha previsto che per i lavori sul risparmio energetico conclusi dopo il 3 luglio 2012, permane il beneficio fiscale della detrazione del 55%, anche se non è stata ancora inviata la relativa documentazione all’Enea che scadeva entro 90 giorni dalla fine dei lavori, a patto che entro il 30 settembre 2013 venga effettuato l’adempimento omesso e venga pagata la sanzione di 258 euro.
Non possono essere invece sanabili le omesse comunicazioni all’Enea relative ai lavori ultimati fino al 3 luglio 2012, in quanto la disposizione normativa impone che venga effettuata la comunicazione richiesta entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento stesso. (Il Sole 24 Ore del 7 maggio 2013, pag. 22, Luca De Stefani )