Approvati (con le relative istruzioni) 205 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, da inviare telematicamente assieme all’Unico. Le istruzioni sono costituite da una parte generale, comune a tutti gli studi di settore, da una parte specifica dedicata a ciascuno studio, nonché da parti relative ai quadri A, F, G, T, X e V, comuni agli studi di settore che li richiamano nelle relative istruzioni specifiche. Si ricorda che tali modelli devono essere compilati dai contribuenti soggetti agli studi di settore, oppure anche se esclusi dagli stessi, siano tenuti comunque alla loro presentazione, che nel periodo d’imposta 2012 hanno esercitato in via prevalente un’attività economica nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali siano stati approvati gli studi di settore indicati nell’allegato n. 1 del provvedimento in esame. Inoltre l’Agenzia delle Entrate precisa che per i contribuenti che nel periodo di imposta 2012 hanno esercitato in via prevalente le attività di cui ai codici attività  “73.11.02 – Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari” e “73.12.00 – Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari”, in forma di lavoro autonomo, la compilazione del modello VG82U è obbligatoria solo per l’acquisizione di dati. Con il medesimo provvedimento è stato inoltre corretto un refuso grafico presente nel modello INE SP; in particolare, nel rigo NS7 “Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale”, non c’è il campo nel quale indicare i relativi valori. Infine, si tenga presente che per il periodo d’imposta 2012, i soggetti con residenza o sede operativa in un Comune colpito dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, che dichiarano una causa di esclusione dell’applicazione degli studi di settore prevista dall’art. 1, comma 19, secondo periodo, della Finanziaria 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296) cioè cessazione dell’attività, liquidazione volontaria o periodo di non normale svolgimento dell’attività non sono tenuti alla presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’individuazione degli indicatori di normalità economica. (Direttore Agenzia delle Entrate – Pubblicato il 28 maggio 2013 sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 )