Il decreto legge del fare modifica le regole per le espropriazioni immobiliari a favore dei contribuenti.
Viene introdotto il divieto di esproprio dell’abitazione principale, purché si tratti dell’unico immobile in proprietà del debitore.
Restano escluse dalla salvaguardia l’abitazione classificata nelle categorie catastali A/8 (ville) e A/9 (castelli), e le case di lusso che hanno le caratteristiche indicate nel decreto del ministro per i Lavori pubblici del 2 agosto 1969, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza.
L’espropriazione degli altri beni immobili rimane possibile solo se il credito a ruolo supera 120mila euro e se sono trascorsi almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca.
Il debitore pignorato, inoltre, può far stimare l’immobile per determinare un valore di vendita più congruo di quello stabilito per legge. (Il Sole 24 Ore del 24 giugno 2013, Norme e Tributi, pag. 1, Luigi Lovecchio )