Equitalia, con un’apposita direttiva interna, ha fornito ai direttori generali degli agenti della riscossione una serie di indicazioni in merito alle nuove disposizioni sulla riscossione contenute nel D.L. n. 69/2013 (cosiddetto decreto del fare).
In particolare con riferimento alle nuove disposizioni che inibiscono la possibilità di procedere ad esecuzione forzata sulla prima ed unica casa di abitazione, Equitalia ritiene che, con la locuzione immobile adibito ad uso abitativo, il legislatore abbia voluto riferirsi alla classificazione catastale del bene e non alla destinazione d’uso di fatto, requisito, quest’ultimo, soddisfatto dall’ulteriore previsione della residenza anagrafica. Vanno pertanto esclusi dal divieto di pignoramento tutti gli immobili con categoria non abitativa, quali uffici e studi privati (A/10).
In presenza di pertinenze accatastate autonomamente, come box o cantina (C/6), si valuta non possa venir ragionevolmente meno la condizione dell’unicità dell’unità immobiliare adibita a residenza, né la destinazione d’uso catastale abitativa. (Italia Oggi del 3 luglio 2013, pag. 23, Andrea Bongi )