La recente circolare n. 27/E dell’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune interessanti precisazioni in merito agli errati versamenti effettuati dai contribuenti.
In particolare, l’Agenzia ammette la validità del ravvedimento parziale mediante il quale il contribuente non ha versato quanto complessivamente dovuto e, per determinare la sanzione ancora dovuta, dovrà essere effettuata una proporzione rispetto a quanto pagato dal contribuente in sede di sanatoria.
Inoltre, per i versamenti effettuati senza la maggiorazione dello 0,4 per cento, la sanzione andrà commisurata solo su quanto effettivamente non versato e non sull’intero importo.
Ne consegue che l’Agenzia delle Entrate dovrà provvedere a correggere tutte le comunicazioni già inviate mediante l’autotutela. (Italia Oggi del 7 agosto 2013, pag. 24, Duilio Liburdi )