Il Decreto del Fare (D.L. n. 69/2013 convertito nella legge n. 98/2013) ha nuovamente modificato il quadro normativo che disciplina il rilascio, l’esercizio e la validità del Durc, il documento unico di regolarità contributiva.
La durata di validità del Durc è stata prolungata da 90 a 120 giorni dalla data del rilascio.
In particolare l’articolo 31 del decreto del fare ha stabilito che il Durc possa essere utilizzato per l’intero periodo della sua validità quadrimestrale, riguardante le varie fasi dell’appalto per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche se diverse da quelle per cui è stato espressamente acquisito.
Il documento non ha carattere di definitività, per cui eventuali irregolarità potranno essere sanate entro 15 giorni dall’azienda richiedente senza impattare pertanto sulla regolarità del pagamento dell’appalto. (Il Sole 24 Ore del 29 agosto 2013, pag. 31, Luigi Caiazza )