L’aumento dell’aliquota Iva sta creando non pochi problemi agli operatori per stanno cercando di adeguare le procedure e i sistemi informatici utilizzati per la fatturazione.
Per fortuna, considerata la situazione di “emergenza”, l’Agenzia delle Entrate ha concesso un periodo di tolleranza durante il quale non saranno applicate sanzioni nel caso di errori connessi al cambio di aliquota.
A tal proposito si evidenzia, come è già avvenuto nel 2011 in occasione dell’innalzamento dell’aliquota Iva dal 20 al 21 per cento, che permangono alcune incertezze attorno all’interpretazione del comunicato: anzitutto, all’apparenza, la moratoria non copre tutti gli errori ma solo quelli connessi a «ragioni di ordine tecnico» che hanno impedito l’adeguamento dei «software per la fatturazione e i misuratori fiscali». Inoltre, è necessario che gli operatori provvedano a regolarizzare «le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento» ai sensi del primo comma articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972 (nota di debito), entro le scadenze previste per la liquidazione dell’imposta.
Pertanto, il campo di applicazione della moratoria richiede l’attenta ponderazione del significato da attribuire a due aspetti:

  • il requisito rappresentato dalle «ragioni di ordine tecnico» da cui è dipeso l’errore;
  • il riferimento alla variazione ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972. (Il Sole 24 Ore del 2 ottobre 2013, pag. 23, di Matteo Mantovani, Benedetto Santacroce)