Il ministero dello Sviluppo economico, con la nota n. 172574 del 22 ottobre 2013, allineandosi alla circolare n. 27/E del 2013 emanata dall’Agenzia delle Entrate, ha precisato che gli omessi versamenti, parziali o totali, del diritto annuale saranno sanzionati con l’applicazione dell’aliquota del 30% solo sulla parte non versata e non più sull’intero importo.
Tale nuova modalità di calcolo si applicherà sia nei casi di errati pagamenti della maggiorazione dello 0,40% sui versamenti del diritto annuale effettuati entro 30 giorni dal termine ordinario sia nei casi di ravvedimento operoso. (Italia Oggi del 29 ottobre 2013, pag. 44, di Cinzia De Stefanis)