Mancano ancora pochi giorni per la trasmissione della comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuati dai soci dell’imprenditore e non è stata ancora individuata con esattezza la sanzione applicabile in caso di omesso, incompleto o infedele adempimento di quest’obbligo.

L’autore, prendendo a base di riferimento l’articolo 7, dodicesimo comma, del D.P.R. n. 605 del 1973, secondo il quale il direttore dell’Agenzia delle Entrate, ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, può richiedere alle imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all’Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso, ritiene applicabile la sanzione stabilita dall’articolo 13, secondo comma , di questo decreto, secondo il quale chi omette le comunicazioni previste dal precedente articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa da 206,58 a 5.164,57 euro, ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.