Equitalia, con una propria nota interna, ha fornito i primi chiarimenti sulla “rottamazione dei ruoli”.

Viene chiarito che tale “rottamazione” esclude le multe: i debitori interessati al condono degli interessi sulla cartella dovranno recarsi personalmente allo sportello e sanare in autoliquidazione la somma dovuta.

Successivamente, entro il 30 giugno, a procedura conclusa, Equitalia informerà il debitore che il dovuto è estinto e che il nominativo è stato trasmesso all’ente impositore in un’apposita lista dei “buoni”.

Con tale documento Equitalia specifica sia l’ambito soggettivo che l’ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2014 . Viene precisato che sono esclusi dall’applicazione della rottamazione dei ruoli I.N.P.S. e I.N.A.I.L. in quanto non rientrano nella definizione di ufficio dell’Amministrazione statale in senso stretto. Ne consegue che la sanatoria si applica alle entrate tributarie di Agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni affidati agli agenti fino al 31 ottobre 2013.

Il contribuente/debitore può pertanto estinguere il debito pagando l’importo iscritto a ruolo, comprensivo di aggio sulle somme riscosse e i rimborsi spese, ma senza gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo (ex articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973) e quelli di mora. (Italia Oggi del 22 gennaio 2014, pag. 27, di Cristina Bartelli, Valerio Stroppa)