Le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, con la sentenza n. 13676 del 16 giugno 2014, hanno precisato che il termine utile per presentare istanza e chiedere il rimborso di un’imposta indebitamente versata decorre dal versamento del tributo e non dalla sentenza della Corte di giustizia Ue che lo ha dichiarato illegittimo retroattivamente.

Secondo i giudici della Suprema Corte, in merito alla fissazione della durata del termine di prescrizione dei diritti, o di decadenza dagli stessi, il legislatore nazionale gode di ampia discrezionalità, con l’unico limite dell’eventuale irragionevolezza, qualora esso venga determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce e quindi inoperante la tutela voluta accordare al cittadino leso. (Italia Oggi del 17 giugno 2014, pag. 27, di Debora Alberici)