Il testo dell’articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, come riformulato dallo schema di D.Lgs. di Semplificazione Fiscale approvato nell’ultimo Consigli dei Ministri, prevede che i rimborsi IVA, sia annuali che trimestrali, entro la soglia di 15.000 euro saranno erogati senza alcuna garanzia, né onere documentale aggiuntivo.

Ne consegue che, rispetto alla disciplina attuale, sarà triplicato il limite dei rimborsi liberi, attualmente di 5.147 euro.

Per i rimborsi IVA d’importo superiore a 15.000 euro, invece, la garanzia patrimoniale sarà obbligatoria solo per i soggetti a rischio: contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività e contribuenti destinatari di avvisi di accertamento nei due anni precedenti. Tutti gli altri potranno, invece, scegliere tra la prestazione della garanzia e il visto di conformità rinforzato (che sarà esteso anche all’istanza di rimborso trimestrale). (Italia Oggi del 24 giugno 2014, pag. 29, di Franco Ricca)