Ai fini Irpef è detraibile, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell’importo versato per il pagamento dell’Iva relativa all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse: lo prevede l’articolo 1, comma 56, della legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Al riguardo le Entrate hanno sostenuto che dal beneficio restano escluse le cessioni effettuate dalle imprese che hanno eseguito esclusivamente interventi di recupero edilizio, anche in presenza dei requisiti imposti ai fini delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie. Il principio sarà molto probabilmente ufficializzato in una circolare di prossima emanazione. Inoltre, relativamente alle detrazioni per gli studenti fuori sede, per il Fisco la spesa sostenuta dal genitore dev’essere imputata al soggetto intestatario del documento che la attesta; qualora il documento sia intestato al figlio, la detrazione potrà essere usufruita da entrambi i genitori in proporzione al sostenimento effettivo. (Italia Oggi del 3 febbraio 2016, pag. 39, di Fabrizio G. Poggiani )