È stato approvato ieri in tarda serata dal Consiglio dei Ministri il decreto-legge, noto come “Decreto Dignità”, contenente alcune misure urgenti in materia economica e di lavoro. Tra i punti principali del decreto, in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, le disposizioni per la semplificazione fiscale, riguardanti, in particolare, la revisione della disciplina dello split payment, alcuni correttivi alla disciplina del redditometro e sui termini per l’invio dello spesometro, nonchè l’introduzione di limiti al riconoscimento dell’iperammortamento al fine di contrastare la delocalizzazione all’estero dei beni per i quali si è fruito dell’incentivo.

SPLIT PAYMENT: È prevista l’abrogazione dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle Pubblica Amministrazione dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte (a titolo di imposta o di acconto) ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973;

REDDITOMETRO: Il decreto prevede che, ai fini dell’applicazione del redditometro, il decreto che individua gli elementi indicativi di capacità contributiva possa essere emanato dal Mef dopo aver sentito l’Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti;

SPESOMETRO: I dati relativi al terzo trimestre 2018, potranno essere inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2019, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre. Per i contribuenti che abbiano optato per l’invio a cadenza semestrale, i termini sono fissati rispettivamente al 30 settembre del medesimo anno per il primo semestre e al 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre;

IPERAMMORTAMENTO: L’iperammortamento sarà riconosciuto a condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate in Italia (comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti). In caso di cessione a titolo oneroso o di delocalizzazione all’estero dei beni per i quali si è fruito di tale incentivo, l’impresa è tenuta a restituire, attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile, i benefici fiscali applicati nei periodi d’imposta precedenti. Le nuove norme si applicheranno soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge;

CONTRATTI a TERMINE: Fatta salva la possibilità di libera stipulazione tra le parti del primo contratto a tempo determinato, di durata comunque non superiore a 12 mesi di lavoro in assenza di specifiche necessità, l’eventuale rinnovo dello stesso sarà possibile esclusivamente a fronte di esigenze:

  • temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, nonché sostitutive;
  • connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
  • relative a lavorazioni e a picchi di attività stagionali, individuati con apposito decreto.