La data per la presentazione della dichiarazione IMU è stata rinviata al prossimo 30 settembre. Il problema viene pertanto posticipato al rientro dalla pausa estiva, con la speranza però che, nel frattempo, il Ministero dell’Economia predisponga il decreto con le istruzioni per la compilazione.
A questo adempimento dovrebbero essere interessati tutti i contribuenti che, rispetto alle nuove regole dell’IMU, hanno un’abitazione principale che era tale ai fini ICI ma non risponde più ai requisiti IMU. Tra i casi più frequenti, quello di non corrispondenza tra dimora e residenza e le diverse particolarità della disciplina IMU rispetto alle regole ICI (ad esempio l’IMU dispone una sola pertinenza all’abitazione principale per categoria catastale, per cui coloro che fino all’anno scorso consideravano pertinenziali due garage in base alle regole locali dovranno scegliere quale delle due unità collegare all’abitazione principale per il pagamento dell’imposta e dichiararlo).
La dichiarazione IMU è prevista dall’art. 9, comma 6, del D.Lgs. n. 23 del 2011 e dall’art. 4 comma 12-ter, del D.L. n. 16/2012, introdotto in sede di conversione, che, nel dettaglio, dispongono che per tutti gli immobili già posseduti al 1° gennaio 2012 e per i quali la situazione fiscale ai fini IMU sia in qualche modo cambiata rispetto alla situazione ICI, oltre che per tutti quelli che verranno acquistati o la cui situazione varierà comunque entro il 30 settembre 2012, il termine per presentare la dichiarazione è lo stesso 30 settembre 2012.
Di conseguenza, ne consegue che per coloro che variano la propria situazione dal 1° ottobre 2012 in poi la dichiarazione IMU dovrà essere fatta entro il termine ordinario, cioè entro i 90 giorni successivi alla variazione.
Si segnala infine che manca a livello normativo un riferimento alle procedure di presentazione attraverso il Modello Unico Informatico utilizzato dai notai (art. 3-bis del D.Lgs. n. 463 del 1997), la cui efficacia andrebbe confermata anche ai fini IMU (in precedenza non c’era bisogno di presentare la dichiarazione ICI, perché “sostituita” in caso di compravendita o costituzione di diritti reali dal M.U.I.; con l’IMU, invece, fino a quando a livello normativo non si interverrà ad hoc, tale onere dichiarativo ritornerà “in capo” all’acquirente o al titolare del nuovo diritto reale). (Il Sole 24 Ore del 27 aprile 2012, pag. 13, Saverio Fossati, Gianni Trovati )