La circolare 18 maggio 2012 n. 3/DF, del Dipartimento delle Finanze, ha chiarito le possibili agevolazioni ai fini IMU. Infatti, il passaggio dall’ICI all’IMU ha portato alcune novità riguardo alle ipotesi molto frequenti in cui l’immobile può godere dello status di abitazione principale, con le relative conseguenze nell’individuazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta.
Per quanto riguarda il coniuge assegnatario, come è stato peraltro già stabilito dal decreto legge n. 16/2012, ai soli fini dell’applicazione dell’IMU «l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione»: il coniuge assegnatario gode di un diritto di abitazione ed è pertanto soggetto passivo IMU.
Inoltre, i Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da:

  • anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e
  • l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Infine, vengono assimilate all’abitazione principale anche:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  • gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP).

Tale situazione è parificata anche a quella degli altri enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; tuttavia tutte queste fattispecie possono beneficiare della sola detrazione e non dell’aliquota ridotta e della maggiorazione per i figli, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche.
Per le abitazione concesse gratuitamente non vi è invece nessuna possibilità di assimilazione al concetto di “abitazione principale”: infatti la normativa IMU non ripropone più (come era per l’ICI) l’applicazione dello stesso regime agevolativo previsto per l’abitazione principale per l’immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale. Tale possibilità non sarà nemmeno possibile che sia introdotta in forza della potestà regolamentare dei Comuni. (Italia Oggi del 19 maggio 2012, pag. 30, Efrem Longoni, Norberto Villa )