La circolare 18 maggio 2012 n. 3/DF, ha chiarito i limiti dei poteri deliberativi ai fini IMU dei singoli Comuni.
Innanzi tutto, non potrà mai essere stabilita un’aliquota al di sotto dei limiti di legge e cioè:

  • 4,6 per mille per la generalità degli immobili e
  • 4 per mille per gli immobili locati, d’impresa e dei soggetti IRES.

All’interno dell’intervallo previsto dalla normativa statale invece, sono molto ampi i poteri di differenziazione delle aliquote, con il solo limite della ragionevolezza.
Si potranno, pertanto, adottare aliquote diverse per categoria catastale di immobili o anche nella medesima fattispecie impositiva.
Tuttavia, per quanto riguarda l’abitazione principale, sarà possibile adottare aliquote sino al 2 per mille e sarà anche ammissibile deliberare l’esenzione totale attraverso l’elevazione della detrazione sino a concorrenza dell’imposta.
Inoltre, in caso di totale esenzione dell’abitazione principale, opera il divieto di ritoccare l’aliquota ordinaria del 7,6 per mille per le unità a disposizione (ma nulla vieta di adottare l’aliquota massima per i fabbricati a disposizione, deliberando nel contempo una mera elevazione della detrazione di base). (Il Sole 24 Ore del 19 maggio 2012, pag. 5, Luigi Lovecchio )