Nella circolare n. 3/DF del Dipartimento delle Finanze vengono chiarite le agevolazioni IMU per l’agricoltura. In particolare per i terreni agricoli l’imposta è determinata sempre con l’aliquota ordinaria del 7,6 per mille, applicata sul valore determinato moltiplicando il reddito dominicale, rivalutato del 25 per cento, per il coefficiente 135.
Le agevolazioni sono di natura oggettiva oppure incidono sulla determinazione della base imponibile che, più nello specifico, possono essere individuate nelle seguenti tre:

  • il coefficiente moltiplicatore del reddito dominicale rivalutato è pari a 110 in luogo di 135;
  • i terreni compresi in aree edificabili in base al piano generale del territorio sono considerati agricoli se persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio delle attività agricole;
  • si applica una riduzione della base imponibile per scaglioni fino al valore del terreno di 32.000 euro (esclusione totale fino al valore di 6.000 euro, quindi si tassa il 30 per cento fino al valore di 15.500 euro, il 50 per cento per la quota successiva fino a 25.500 euro e infine si tassa il 75 per cento per la differenza fino a 32.000 euro).

Si rileva, infine, che sono esenti dall’imposta municipale i terreni montani e di collina il cui elenco è riportato nella circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993 (circolare emanata ai fini ICI). (Il Sole 24 Ore del 19 maggio 2012, pag. 4, Gian Paolo Tosoni )