La circolare n. 3/DF del 18 maggio interviene anche in relazione all’obbligo dichiarativo ai fini IMU.
Si ricorda, infatti, che con l’articolo 13, comma 12-ter, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, è stato stabilito che i soggetti passivi hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso dei beni immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) ha avuto inizio, o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta (fabbricato divenuto inabitabile e di fatto non utilizzato, terreno agricolo divenuto area fabbricabile).
La dichiarazione, il cui modello e le relative istruzioni per la compilazione saranno approvati con apposito decreto ministeriale con gli eventuali suggerimenti dell’ANCI, avrà effetto anche per le annualità successive, purché non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi già dichiarati cui consegua un diverso importo del tributo dovuto.
Il decreto ministeriale dovrà altresì individuare i casi in cui scatta l’obbligo dichiarativo, tenendo conto delle fattispecie per le quali è stata già presentata la dichiarazione ICI.
Da un punto di vista pratico, si deve tener presente che la circolare ha chiarito che per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 1° ottobre 2012 (essendo domenica il 30 settembre). In ogni caso, al contribuente va garantito il rispetto del termine “a regime” di 90 giorni per la presentazione della dichiarazione. (Il Sole 24 Ore del 21 maggio 2012, pag. 4, Antonio Piccolo )