L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa diffuso ieri, ha ribadito la propria posizione in tema di impugnazione degli avvisi bonari.
Per l’Amministrazione finanziaria non è impugnabile l’avviso bonario, ma il successivo ruolo con la notifica della cartella di pagamento.
La tutela giudiziale delle ragioni del contribuente va esercitata in sede di impugnazione del ruolo: solo con la notifica della cartella di pagamento l’effettiva pretesa tributaria viene portata a conoscenza del contribuente.
Agli Uffici dell’Agenzia è stata inoltre data indicazione operativa di astenersi dal chiedere l’inammissibilità del ricorso contro il ruolo per mancata impugnazione dell’avviso bonario.
La posizione ministeriale rimane allineata alla giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione ma si pone in contrasto con la recente sentenza della Suprema Corte n. 7344/2012 in cui si è ritenuta invece immediatamente impugnabile la comunicazione di irregolarità inviata dall’Agenzia. (Il Sole 24 Ore del 24 maggio 2012, pag. 24, Antonio Iorio )