La circolare n. 3/DF del 2012 del Dipartimento delle Finanze ha precisato che ai fini Imu la qualifica di fabbricato rurale prescinde dalla categoria catastale attribuita dal catasto mentre ai fini Ici era richiesta l’iscrizione nella categoria D/10.
Ai fini Imu bisogna approfondire la natura delle costruzioni rurali e la loro funzione strumentale alle attività agricole ex art. 2135 del codice civile.
Alcuni immobili possono essere considerati rurali anche se accatastati in categorie diverse dalla D/10 quali uffici (A10) oppure impianti fotovoltaici (D1).
Se le tali costruzioni sono effettivamente rurali e risultano iscritte al catasto è dovuta l’Imu nella misura del 2 per mille con versamento ridotto al 30% entro il 18 giugno.
Rimane da approfondire il problema dei fabbricati rurali inutilizzati. Se tali immobili sono comunque al servizio del fondo agricolo assumono il carattere di ruralità. (Il Sole 24 Ore del 5 giugno 2012, pag. 24, Gian Paolo Tosoni )