Anche gli immobili inagibili e inabitabili pagano l’Imu anche se in misura ridotta con base imponibile al 50%.
La normativa Imu in tema di inagibilità e inabilità  è equiparabile a quella in precedenza prevista per l’Ici. Oltre a requisiti di inagibilità e inabilità, per applicare la riduzione della base imponibile è necessario che l’immobile sia di fatto non utilizzato (circostanza verificabile dall’assenza di consumi di acqua ed elettricità).
Per ottenere la riduzione della base imponibile è richiesta una documentazione dell’Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario o in alternativa una dichiarazione sostitutiva ex art. 48 del D.P.R. n. 445/2000. Sono previste regole specifiche per gli immobili collabenti.
Le zone di recente colpite da terremoti godono di una disciplina particolare in tema di Imu. (Il Sole 24 Ore del 6 giugno 2012, pag. 22, Cristian Immovilli, Guglielmo Saporito )