Per determinare la base imponibile dei fabbricati ai fini dell’Imu, il dato di partenza da considerare è la rendita catastale esistente al 1° gennaio di ciascun anno. Tale regola applicativa è valida a condizione che l’immobile non abbia subito variazioni nel corso dell’anno.
Vi sono molte casistiche che comportano la variazione della rendita in corso di anno. Se la rendita catastale è stata aggiornata dall’ufficio del Territorio, su iniziativa del Comune, procedendo alla revisione delle microzone catastali, il nuovo valore catastale deve essere notificato all’interessato e ha efficacia a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello della notifica.
Problematica potrebbe risultare la gestione Imu dei fabbricati in costruzione nell’ipotesi in cui l’immobile sia completato nell’anno d’imposta. In tal caso è necessario dividere l’anno in due periodi, il primo dei quali è quello in cui la costruzione non è ultimata, per il quale è necessario versare l’Imu sul valore dell’area fabbricabile e il secondo in cui l’immobile risulta ultimato e quindi abitabile o servibile all’uso cui è destinato e va dichiarato all’Agenzia del Territorio.
Variazioni della rendita sono determinate in riferimento a un fabbricato che nel corso d’anno è stato oggetto di lavori di ristrutturazione che ne hanno modificato la consistenza oppure nelle ipotesi di accatastamento non conforme con la propria destinazione d’uso.
Una gestione particolare è infine richiesta ai fini Imu anche per immobili dichiarati inagibili o inabitabili. (Il Sole 24 Ore del 13 giugno 2012, pag. 22, Franco Guazzone, Luigi Lovecchio )