Fra i chiarimenti forniti dalla circolare n. 25/E dell’Agenzia delle Entrate, emanata il 19 giugno, si segnalano quelli riguardanti il nuovo regime del riporto delle perdite che i soggetti Ires devono già applicare in Unico 2012.
Viene confermata la libertà di priorità di utilizzo nell’ipotesi di esistenza sia di perdite a riporto illimitato sia di quelle con il vincolo dell’80% sul reddito. Nell’ipotesi in cui vengano utilizzate entrambe le tipologie di perdita, il limite dell’80% (per le perdite limitate) va calcolato sul reddito lordo. È conveniente pertanto utilizzare le perdite integrali solo nei limiti del 20% del reddito.
Le società di comodo possono compensare le perdite per un importo pari al minore ammontare tra l’80% del reddito e l’eccedenza di quest’ultimo rispetto al minimo. (Il Sole 24 Ore del 20 giugno 2012, pag. 21, Luca Gaiani )
Le società di comodo possono compensare le perdite per un importo pari al minore ammontare tra l’80% del reddito e l’eccedenza di quest’ultimo rispetto al minimo. (Il Sole 24 Ore del 20 giugno 2012, pag. 21, Luca Gaiani )