I soggetti Ires non rientrano fra i contribuenti che possono usufruire della reintroduzione, da inizio 2012, della detrazione Irpef del 36% per gli interventi sul risparmio energetico, agevolati al 50% dalla data di pubblicazione del nuovo decreto Sviluppo e fino al 30 giugno 2013.
Tali soggetti possono applicare, fino alla fine di quest’anno, solo l’alternativa agevolazione del 55%, prorogata fino al 30 giugno 2013 con la riduzione del beneficio fiscale al 50%.
Dalla lettura della guida alle ristrutturazioni edilizie dell’Agenzia delle Entrate, si evidenzia che la detrazione Irpef del 36% a regime non dovrebbe essere consentita neanche ai soci delle società in nome collettivo o delle società in accomandita semplice, in quanto, tra i soggetti agevolati, vengono indicati solo i soci delle società semplici.
L’esclusione dei soci delle società in nome collettivo o delle società in accomandita semplice appena indicata contrasta con la posizione diversa assunta dall’Amministrazione finanziaria nelle circolari n. 57/E/1998 e n. 121/E/1998. (Il Sole 24 Ore del 21 giugno 2012, pag. 21, Luca De Stefani )
Dalla lettura della guida alle ristrutturazioni edilizie dell’Agenzia delle Entrate, si evidenzia che la detrazione Irpef del 36% a regime non dovrebbe essere consentita neanche ai soci delle società in nome collettivo o delle società in accomandita semplice, in quanto, tra i soggetti agevolati, vengono indicati solo i soci delle società semplici.
L’esclusione dei soci delle società in nome collettivo o delle società in accomandita semplice appena indicata contrasta con la posizione diversa assunta dall’Amministrazione finanziaria nelle circolari n. 57/E/1998 e n. 121/E/1998. (Il Sole 24 Ore del 21 giugno 2012, pag. 21, Luca De Stefani )