La circolare n. 25/E del 19 giugno 2012, che ha fornito le risposte ai quesiti posti dalla stampa specializzata, approfondisce alcuni aspetti riguardanti le modalità applicative della nuova disciplina dei beni concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi dell’articolo 2, commi da 36 terdecies a 36-duodevicies del D.L. n. 138/2011, già esaminati nella circolare n. 24/E del 15 giugno. In particolare, la circolare n. 25/E precisa quali finanziamenti soci vanno indicati nell’apposita comunicazione da inviare entro il 15 ottobre 2012.
I finanziamenti e i versamenti effettuati o ricevuti dai soci vanno comunicati, per l’intero ammontare, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all’acquisizione dei beni concessi poi in godimento ai soci.
Per i finanziamenti e i versamenti effettuati o ricevuti dai soci vanno comunicati i flussi avvenuti nel corso del periodo d’imposta 2011 e quelli che, pur realizzati in precedenti periodi di imposta, risultano ancora in essere nel periodo di imposta in corso al 17 settembre 2011.
Risulta criticabile la richiesta di informazioni ai contribuenti anche in relazione a periodi d’imposta che risultano prescritti ai fini accertativi. (Italia Oggi del 21 giugno 2012, pag. 34, Duilio Liburdi )
Per i finanziamenti e i versamenti effettuati o ricevuti dai soci vanno comunicati i flussi avvenuti nel corso del periodo d’imposta 2011 e quelli che, pur realizzati in precedenti periodi di imposta, risultano ancora in essere nel periodo di imposta in corso al 17 settembre 2011.
Risulta criticabile la richiesta di informazioni ai contribuenti anche in relazione a periodi d’imposta che risultano prescritti ai fini accertativi. (Italia Oggi del 21 giugno 2012, pag. 34, Duilio Liburdi )