Nel corso della diretta Map del 31 maggio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che le spese per la formazione sostenute dai professionisti abilitati rimangono sempre deducibili al 50% del loro ammontare anche quando si riferiscono alla formazione continua obbligatoria prevista dai vari ordinamenti professionali.
Non assume pertanto rilevanza ai fini della deducibilità il fatto che la formazione del professionista sia obbligatoria o facoltativa.
Inoltre le spese di vitto o di alloggio conseguenti alla partecipazione a convegni o a corsi di formazione professionale, sono deducibili nel ridotto limite del 37,5% (cioè il 75% del 50%).
Il Cndcec, con il documento 9/IR del 27 aprile 2009, aveva criticato questa rigida posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate, evidenziando come l’operare congiunto delle due percentuali (50% e 75%) sulla medesima spesa, determini più correttamente di assumere quale importo massimo deducibile il minore dei due importi. (Il Sole 24 Ore del 25 giugno 2012, Norme e Tributi, pag. 3, Alessandro Corsini, Gian Paolo Ranocchi )
Inoltre le spese di vitto o di alloggio conseguenti alla partecipazione a convegni o a corsi di formazione professionale, sono deducibili nel ridotto limite del 37,5% (cioè il 75% del 50%).
Il Cndcec, con il documento 9/IR del 27 aprile 2009, aveva criticato questa rigida posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate, evidenziando come l’operare congiunto delle due percentuali (50% e 75%) sulla medesima spesa, determini più correttamente di assumere quale importo massimo deducibile il minore dei due importi. (Il Sole 24 Ore del 25 giugno 2012, Norme e Tributi, pag. 3, Alessandro Corsini, Gian Paolo Ranocchi )