Il comma 26 dell’articolo 1 della legge di riforma del Lavoro prevede che, in presenza di alcuni elementi, le prestazioni rese da titolari di partita IVA sono da considerarsi rapporti di collaborazione a progetto, mentre se mancano anche i requisiti richiesti per quella tipologia contrattuale subentra la presunzione di subordinazione.
Nel dettaglio, il rapporto di lavoro autonomo è ricondotto, salvo prova contraria fornita dal committente, a un contratto di collaborazione a progetto (con la relativa applicazione di tutte le regole che lo caratterizzano), se sono presenti almeno due delle seguenti condizioni:

  • la durata della collaborazione supera gli 8 mesi nell’anno solare;
  • il corrispettivo dei ricavi del collaboratore nello stesso anno solare supera la misura dell’80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nello stesso anno solare;
  • il prestatore ha la disponibilità di una postazione fissa di lavoro presso il committente.

Le nuove disposizioni valgono per i rapporti instaurati dopo l’entrata in vigore della riforma, mentre i contratti in corso potranno essere rivisti o adattati alle nuove regole entro 12 mesi dalla stessa data.
La presunzione che si tratti non di partita IVA ma di rapporto di lavoro a progetto, non opera quando la prestazione lavorativa sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, o da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività, e sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali relativo alla gestione dei commercianti (per il 2012, a 18.663 euro).  (Il Sole 24 Ore del 28 giugno 2012, pag. 17, Maria Rosa Gheido )