Gli accordi di ristrutturazione dei debiti entrano a pieno titolo nel meccanismo della deducibilità delle perdite previsto dall’articolo 101 del TUIR.
Per poter portare in deduzione i debiti è comunque necessario il decreto di omologazione del Tribunale, che assume la stessa funzione rivestita da sentenze di fallimento, provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa o decreti di ammissione a concordati preventivi e procedure straordinarie, quando le perdite da scaricare ai fini fiscali nascono da fenomeni di questo tipo.
La novità, che arriva dall’articolo 33, ultimo comma, del Decreto Sviluppo (D.L. n. 83 del 2012, pubblicato sulla G.U. del 26 giugno), è però destinata ad essere l’unica di questa stagione dichiarativa, che dovrà fare a meno di nuovi chiarimenti in via amministrativa.
Si rimane infatti in attesa di interventi legislativi che potrebbero arrivare non prima della delega fiscale e, per tale motivo l’Amministrazione Finanziaria si è fermata nella pubblicazione di una circolare che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto avere un peso specifico rilevante e, pertanto, richiedeva un quadro di regole definito.
Il risultato pratico, comunque, è che anche in questa fase di grande difficoltà per i conti economici, che per di più vedono soffrire spesso crediti nati dal rapporto con la Pubblica Amministrazione (i provvedimenti sblocca-pagamenti non sono ancora arrivati al traguardo), la deducibilità dovrà passare dalle maglie strette della «certezza» e della «precisione» degli elementi che la rendono possibile, su cui, peraltro, giurisprudenza e prassi amministrativa hanno mostrato in qualche occasione importanti differenze di interpretazione. (Il Sole 24 Ore del 28 giugno 2012, pag. 29, Gianni Trovati )
La novità, che arriva dall’articolo 33, ultimo comma, del Decreto Sviluppo (D.L. n. 83 del 2012, pubblicato sulla G.U. del 26 giugno), è però destinata ad essere l’unica di questa stagione dichiarativa, che dovrà fare a meno di nuovi chiarimenti in via amministrativa.
Si rimane infatti in attesa di interventi legislativi che potrebbero arrivare non prima della delega fiscale e, per tale motivo l’Amministrazione Finanziaria si è fermata nella pubblicazione di una circolare che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto avere un peso specifico rilevante e, pertanto, richiedeva un quadro di regole definito.
Il risultato pratico, comunque, è che anche in questa fase di grande difficoltà per i conti economici, che per di più vedono soffrire spesso crediti nati dal rapporto con la Pubblica Amministrazione (i provvedimenti sblocca-pagamenti non sono ancora arrivati al traguardo), la deducibilità dovrà passare dalle maglie strette della «certezza» e della «precisione» degli elementi che la rendono possibile, su cui, peraltro, giurisprudenza e prassi amministrativa hanno mostrato in qualche occasione importanti differenze di interpretazione. (Il Sole 24 Ore del 28 giugno 2012, pag. 29, Gianni Trovati )