L’articolo 1, commi 26 e 27 della riforma Fornero ha previsto una serie di condizioni per limitare l’abuso dell’utilizzo delle partite Iva nei rapporti di lavoro.
Si attiva la presunzione di lavoro subordinato al verificarsi di almeno due delle seguenti condizioni:
a) la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore ad almeno 8 mesi nell’arco dell’anno solare;
b) il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso anno solare;
c) il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
Sono escluse dalla normativa anti abuso le prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale.
Secondo alcuni commentatori ciò significa che tutte le altre attività svolte da professionisti che l’ordinamento non considera “riservate”, potrebbero essere ricomprese invece nell’ambito di applicazione delle disposizioni normative anti abuso. (Il Sole 24 Ore del 4 luglio 2012, pag. 21, Enzo De Fusco )