La riforma del lavoro, precisamente all’articolo 4, commi 72 e 73, introduce delle modifiche alla disciplina della deducibilità ai fini delle imposte dirette dei costi auto.
A partire dal periodo d’imposta 2013, la deducibilità delle spese auto sostenute sarà ridotta dal 40% al 27,5% per i veicoli strumentali e dal 90% al 70% per le auto ai dipendenti.
Rimane invariata all’80% la deduzione dei costi in riferimento ai veicoli utilizzati dagli agenti o rappresentanti di commercio (compresi i promotori finanziari e gli agenti di assicurazione ma non gli agenti immobiliari).
Restano integralmente deducibili le spese relative:

  • ai veicoli adibiti a uso pubblico, per i quali vi sia un atto rilasciato dalla Pa che attesti tale destinazione (ad esempio per il servizio taxi);
  • ai veicoli destinati a essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa (autovetture possedute dalle imprese di noleggio o utilizzate dalle scuole guida). (Il Sole 24 Ore del 9 luglio 2012, Norme e Tributi, pag. 4, Gianfranco Ferranti )