Dopo la stretta fiscale che dal 2013 colpirà la deduzione dei costi relativi alle auto aziendali (ridotta dal 40 al 27,5 per cento), e le problematiche sull’utilizzo delle stesse da parte dei soci anche per motivi personali, è preferibile intestare le autovetture direttamente agli amministratori per le società di capitali, agli accomandatari per le s.a.s. o ai soci per le s.n.c.
Infatti, la successiva richiesta alla società del rimborso spese per i chilometri percorsi consente la piena deducibilità IRES o IRPEF di questi costi, in capo all’impresa, e l’intassabilità del rimborso, in capo al precettore. Inoltre, per questi rimborsi, è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate che è possibile dedurre il totale delle tariffa A.C.I. e non solo la parte proporzionale alla percorrenza (risoluzione 6 maggio 2011, prot. 954-59477-2011).
Per le singole trasferte fuori dal Comune sede di lavoro, possono spettare all’Amministratore, previa apposita autorizzazione, due tipi di indennità, quella forfettaria e quella chilometrica:
Per le singole trasferte fuori dal Comune sede di lavoro, possono spettare all’Amministratore, previa apposita autorizzazione, due tipi di indennità, quella forfettaria e quella chilometrica:
- la prima può essere pagata indipendentemente dal fatto che utilizzi la propria autovettura e prevede in generale un rimborso giornaliero di 46,48 euro e di 77,47 euro, se all’estero (articolo 51, comma 5, del TUIR). Fino a questo limite non sono tassate in capo all’amministratore, mentre sono sempre deducibili per l’impresa, anche se superiori;
- la seconda, quella chilometrica, ha un limite massimo di deduzione per l’impresa, pari al costo di percorrenza relativo ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel (articolo 95, comma 3, del TUIR).
La risoluzione delle Entrate 6 maggio 2011, prot. 954-59477-2011, ha chiarito che «per costo di percorrenza deducibile quale indennità chilometrica rimborsata ai dipendenti o ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa debba intendersi il costo complessivo di esercizio in Euro al Km calcolato dall’A.C.I., comprensivo della quota relativa al costo non proporzionale al chilometraggio» (assicurazione R.C.A., tassa automobilistica, quota interessi). (Il Sole 24 Ore del 29 luglio 2012, pag. 17, Luca De Stefani )