Da una prima lettura delle istruzioni ministeriali alla compilazione della dichiarazione IMU emerge che tra gli immobili da dichiarare non deve essere ricompresa l’abitazione principale anche se è stata acquistata nel 2012. Infatti i Comuni possono essere a conoscenza di tale dato attraverso l’incrocio con l’anagrafe.
Inoltre l’obbligo dichiarativo non sussiste neppure in presenza di diritto alla maggiorazione di detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, convivente nell’abitazione principale.
Invece, per quanto riguarda i coniugi non separati con residenze anagrafiche distinte nello stesso Comune, la denuncia IMU dovrà essere presentata con riferimento all’immobile di cui si è usufruito delle agevolazioni per l’abitazione principale.
Infine, le istruzioni ministeriali precisano anche le regole in ipotesi di assimilazione all’abitazione principale: unità immobiliari non locate, in proprietà di anziani o disabili, residenti in istituti di ricovero, o di cittadini italiani residenti all’estero, che i Comuni, con delibera, possono equiparare all’abitazione principale. In particolare, secondo il ministero, in presenza di una delibera di assimilazione, la dichiarazione dovrà essere presentata solo per le unità in proprietà dei cittadini AIRE. (Il Sole 24 Ore del 2 novembre 2012, pag. 17, Luigi Lovecchio )