L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E del 15 febbraio 2013, ha fornito anche alcuni chiarimenti con riferimento alle società in perdita sistematica.
È stato chiarito che le società in perdita triennale devono calcolare il risultato nel periodo di osservazione senza considerare il riporto a nuovo di risultati di esercizi precedenti e l’adeguamento al reddito minimo delle società di comodo.
Con riferimento alle società in perdita sistematica, la circostanza che si siano verificati tre periodi di imposta consecutivi in perdita fiscale concretizza il presupposto per applicare la disciplina delle società di comodo a decorrere dal quarto periodo di imposta successivo, anche ai fini delle limitazioni all’utilizzo del credito IVA.
Tali limitazioni si riferiscono all’eccedenza relativa al periodo d’imposta in cui trova applicazione la disciplina sulle società di comodo. (Il Sole 24 Ore del 16 febbraio 2013, pag. 18, Luca Gaiani )