In caso di opzione per la cedolare secca è dubbio se si debba rinunciare anche agli aumenti del canone predeterminati “a scaletta” nel contratto di locazione.
Nella circolare n. 26/E del 2011, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la rinuncia deve riguardare variazioni di canone che dipendano dall’applicazione di indici di aggiornamento, compreso l’indice Istat. Non è evidente se tale chiarimento legittima clausole contrattuali che si traducono nello stabilire direttamente l’importo maggiorato del canone per le annualità successive alla prima (c.d canone a scaletta).
Alcuni uffici delle Entrate sembrano rigettare l’opzione per il regime sostitutivo anche quando il locatore non rinuncia agli aumenti contrattuali diversi dalle rivalutazioni Istat. (Il Sole 24 Ore del 26 aprile 2013, pag. 15, Luigi Lovecchio )