L’articolo 1, commi 162 e 163, della legge di stabilità reintroduce dal 2014 la possibilità, per i professionisti, di dedurre i canoni di leasing relativi a immobili strumentali (finora limitata soltanto ai contratti stipulati nel triennio 2007/2009).

Tale disposizione normativa riduce inoltre il periodo minimo di deducibilità che passa da 15 a 12 anni, in analogia a quanto previsto per le imprese.

Non subisce modificazioni la condizione per la piena deducibilità dei canoni rappresentata dalla strumentalità del bene: in caso di utilizzo promiscuo dell’immobile (in parte per finalità professionali, in parte per scopi personali), la deducibilità sarà consentita nella misura del 50 per cento. (Il Sole 24 Ore del 6 gennaio 2014, Norme e Tributi, pag. 3, di Giorgio Del Sordo, Annalisa Vergati)