Nel caso in cui, alla data di scadenza della prima rata (16 giugno 2014) della Tasi e dell’Imu il versamento del tributo non sia stato effettuato o risulti insufficiente, si applica l’art. 10, comma 3, della L. 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del Contribuente), secondo il quale “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria (…)”. Secondo una circolare diffusa ieri dal Dipartimento delle Finanze, infatti, nel caso in esame l’inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi è “giustificata dalle criticità relative sia alla tempistica di versamento del tributo, oggetto di recentissime novità legislative (D.L. 9 giugno 2014, n. 88, ndr), sia alla determinazione stessa del tributo”. Tale situazione ha creato difficoltà soprattutto per i Caf. La medesima incertezza normativa – precisa la risoluzione in commento – ha caratterizzato anche la situazione degli enti non commerciali, per i quali opera l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. (Risoluzione 23 giugno 2014, n. 1/DF)