Il “super ammortamento” dev’essere operato attraverso una variazione in diminuzione nel quadro RF dell’Unico pari al 40 per cento dell’ammortamento fiscalmente deducibile (o della quota capitale del canone per i beni acquisiti in leasing), senza transitare nel conto economico dell’impresa. La deduzione, in altre parole, avviene esclusivamente in via extracontabile, con importanti conseguenze: ad esempio, in occasione della cessione del bene, la deduzione di maggiori ammortamenti non influisce in alcun modo sulla determinazione della plusvalenza e/o minusvalenza, la cui entità è pari alla differenza tra prezzo di cessione e costo fiscale del bene.

Sul piano pratico sono ravvisabili tre distinte ipotesi:

  1. la quota di ammortamento stanziata a conto economico coincide con la quota deducibile fiscalmente (ipotesi classica);
  2. la quota di ammortamento stanziata a conto economico è maggiore della quota deducibile fiscalmente, il che comporta una duplice variazione nell’Unico;
  3. la quota di ammortamento stanziata a conto economico è inferiore alla quota deducibile fiscalmente; in tal caso si deve operare una variazione in diminuzione nell’Unico pari al 40 per cento della quota massima deducibile fiscalmente. (Italia Oggi del 4 febbraio 2016, pag. 29, di Sandro Cerato )