Il “superammortamento” – cioè la maggiorazione del 40 per cento del costo del bene acquisito dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 – opera a prescindere dalle valutazioni di bilancio effettuate dall’impresa rispetto ai coefficienti indicati nel D.M. 31 dicembre 1988: lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2016, confermando quanto precisato con la Risoluzione 19 dicembre 2013, n. 98/E (riferita al recupero ai fini Ires di una svalutazione civilistica fiscalmente irrilevante).

Ne deriva che non ha conseguenze su detta maggiorazione il maggiore o minore ammortamento effettuato in bilancio rispetto a quello rilevante fiscalmente. Si ricorda che la misura è stata introdotta dall’articolo 1, commi da 91 a 94, della legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208). (Il Sole 24 Ore del 4 febbraio 2016, pag. 33, di Giorgio Gavelli )