Il presupposto dell’Imu è costituito dal possesso di immobili, a differenza della normativa Ici che assoggettava a tassazione il possesso di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli.
Il riferimento generale agli immobili ha pertanto esteso l’applicabilità dell’Imu anche ai terreni non utilizzati per attività agricole (terreni incolti) o su cui le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale (i cosiddetti orticelli) o ai terreni, diversi dalle aree fabbricabili e non pertinenziali ai fabbricati, su cui si esercitano attività diverse da quelle agricole (come cave e depositi di materiali).
Nei comuni di aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 984/77, i terreni agricoli sono rimasti esenti anche dall’Imu mentre non sembra chiaro se vanno invece assoggettati a tale imposta i terreni non agricoli. (Il Sole 24 Ore del 7 giugno 2012, pag. 24, Maurizio Fogagnolo )