I titolari degli immobili dati in comodato d’uso gratuito a parenti, destinati ad abitazione principale, dovranno pagare l’Imu. Tali soggetti non avevano fruito della sospensione del pagamento dell’acconto e non rientrano fra i beneficiari dell’abolizione della prima rata dell’imposta prevista dal D.L. n. 102/2013. L’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, infatti, ha parzialmente abrogato a partire dal 2012 l’articolo 59, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, nella parte in cui concedeva ai comuni la facoltà di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta o della detrazione, i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela. (Italia Oggi dell’11 settembre 2013, pag. 23, Sergio Trovato )